L’art. 284 del codice di procedura penale prevede che l’imputato sottoposto agli arresti domiciliari non possa allontanarsi dalla propria abitazione. Se necessario il Giudice può altresì vietare all’imputato agli arresti domiciliari di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
La Cassazione (v. sentenza n. 37151/2010) ha di recente affermato che la generica prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi” va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet.
La Cassazione ha altresì chiarito che “L’uso di Internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto, tramite il web, con altre persone.
La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di “comunicazione”, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico “divieto di comunicare”, il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi (“pizzini”, gesti, comunicazioni televisive anche mediate, etc.).
Patrizia D'Arcangelo
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