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Diritto allo studio 150 ore

Ultimo Aggiornamento: 23/09/2019 22:57
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Admin
31/01/2010 13:14

Allora ho dato una rapida occhiata alla circolare del comune di Roma e anche alla sentenza 10344/08 e in effetti mi pare che la ragazza che scrive sul tuo forum abbia capito bene: sulla base della sentenza della Cassazione infatti è stato reinterpretato il diritto allo studio nel senso che i permessi straordinari retribuiti non spettano per le attività di studio "propedeutiche al superamento degli esami" (quindi si escludono l'attività di mero studio oppure colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria), ma per la sola partecipazione alle lezioni coincidente con gli orari di servizio.
Sostanzialmente il dipendente ha a disposizione 150 ore annuali di cui usufruire a tale scopo e i permessi sono rilasciati per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post–universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi.
Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione (quindi indicare chiaramente i giorni e gli orari dei corsi stessi) e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
La Corte in pratica ha interpretato il termine "partecipazione" fecendolo conincidere con quello di "frequenza", richiedendo tutta la documentazione su esposta al fine di poter colegare i permessi esclusivamente a impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa e quindi al di fuori dl posto di lavoro.
Spero di esserti stata utile :)

dott.ssa L.
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