20 11/09/2016 19:21
Una volta c'era distinzione fra oscenità e contrarietà alla pubblica decenza: la prima era riferita all'art. 527 c.p. (atti osceni), la seconda alla contravvenzione dell'art. 726 c.p.: la giurisprudenza (Cass. pen. 5 dicembre 2013, n. 5478) aveva stabilito che la differenza andava individuata nel fatto che gli atti di oscenità offendevano, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre gli atti contrari alla pubblica decenza ledevano il normale senso della costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
Suppongo che, grosso modo, la situazione sia ancora così, ma, tenendo presente che bisognerebbe leggere il D.Lgs. segnalato nell'articolo (chi ha voglia di farlo?), evidentemente ci saranno stati dei buoni motivi per riformare in parte la disciplina.
Però adesso vorrei farvi una domanda: meglio 3 mesi di reclusione o 20.000 € di multa?
Perché è questo ciò che si potrebbe pagare adesso. [SM=g1944738]