00 05/03/2011 12:04
DANNO DA ANIMALI

Negli ultimi anni ai notiziari si sentono con sempre maggiore frequenza casi di persone aggredite da animali, sovente cani di grossa taglia sfuggiti al controllo del proprietario.
Ancora, non è infrequente pure che si verifichino episodi di incidenti cagionati da animali che attraversano improvvisamente la carreggiata, immettendosi nel traffico loro malgrado ed a spese degli ignari passanti.
Tutti questi e molti altri sono i casi di danni cagionati da animali.
Viene da chiedersi a questo punto su chi gravi l’onere risarcitorio, visto che ben difficilmente l’incauta bestia sarà in grado di fornirci il ristoro dei danni patiti.

In ambito civile

Il Codice Civile espressamente accolla al proprietario la responsabilità per i danni cagionati dagli animali di sua appartenenza. Nel caso in cui il proprietario abbia lasciato a terzi gli animali, sarà colui il quale si serve di essi a rispondere dei danni che questi cagionino e ciò per tutto il periodo in cui li utilizza.
La responsabilità del proprietario/utilizzatore degli animali sussiste sia che essi siano nella sua custodia, sia che siano fuggiti o smarriti.
Si tratta di una forma cosiddetta di responsabilità oggettiva, dove cioè il Legislatore ha ritenuto la sussistenza della colpa in capo al custode per il danno, a meno che questi non dimostri che esso è avvenuto per caso fortuito, ossia a causa di un evento sottratto alla sua possibilità di intervento.

In ambito penale

Il Codice Penale prevede l’applicabilità di una contravvenzione a chi possieda animali pericolosi e li lasci liberi, ovvero non custodisca con le dovute cautele, ovvero li affidi a persone inesperte e non in grado di governarli.
La medesima disposizione è applicabile anche a chi compia le stesse azioni con riferimento ad animali da soma o da corsa ed a chi aizzi o spaventi gli animali così creando pericolo per la pubblica incolumità.
Trattandosi di reato depenalizzato la pena consisterà esclusivamente in una sanzione amministrativa pecuniaria, per la cui erogazione sarà competente la Prefettura.
Chiaramente, laddove dalle azioni su descritte derivino in concreto danni a persone e/o cose i profili di responsabilità penale saranno ben diversi a seconda dei casi e maggiormente rilevanti.

La tutela in caso di danno da animali

In ambito penale


Procedimento e tempi:
sarà possibile depositare ATTO di DENUNCIA/QUERELA presso la Procura o la locale Stazione dei Carabinieri. Si precisa che in questi casi, se gli estremi della violazione non siano palesi, si deve tener conto pure del rischio concreto che il Magistrato chieda l’archiviazione, e dunque non si arrivi mai ad un procedimento penale e ad una condanna. In caso venga richiesta l’archiviazione, si aprirà una nuova parentesi processuale ove l’offeso potrà far valere le proprie ragioni mediante l’OPPOSIZIONE alla RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE.
Lo scopo cui si mira depositando una denuncia- querela è quello di ottenere il rinvio a giudizio dell’autore del reato con conseguente instaurazione del procedimento penale. Solo quando sarà iniziato il procedimento penale, infatti, l’offeso potrà COSTITUIRSI PARTE CIVILE avanti al Giudice Penale, ottenendo così la condanna dell’imputato non solo alla pena stabilita per il reato commesso ma anche al risarcimento del danno patito dall’offeso.
Si precisa peraltro che esistono nell’ambito penale delle scelte di tipo processuale che sono rimesse alla valutazione dell’imputato e della parte pubblica (Giudice, Pubblico Ministero) e non coinvolgono la parte civile (ossia l’offeso dal reato). In tali casi può anche avvenire che la parte civile sia esclusa dal procedimento penale. Chiaramente, questo non comporterà una vanificazione del diritto dell’offeso, per il quale sarà ancora possibile far valere le proprie pretese in sede civile.

In ambito civile

Procedimento e tempi:
in sede civile il danneggiato dalla diffamazione od ingiuria potrà adire il Tribunale ovvero il Giudice di Pace, a seconda che il danno patito sia da quantificarsi in una somma superiore od inferiore agli € 2.500,00.
Quanto ai tempi, il procedimento avanti al Giudice di Pace si concluderà entro pochi mesi, con un massimo di 3 – 4 udienze, a seconda delle prove che si dovranno acquisire. Avanti al Tribunale, invece, i tempi saranno decisamente più lunghi ed il procedimento potrà concludersi anche dopo uno/due anni, chiaramente per il solo primo grado di giudizio.

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