00 17/01/2014 18:24
faccio un copia incolla dell'ordinamento penitenziario di cui all' Art.80 fa riferimento ai criminologi

Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti,
operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti
dall' articolo 72 .

La amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di
trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con
il ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero é attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto
per il corrispondente personale incaricato.

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può
avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia
clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art.59,é assicurato mediante operai
specializzati con la qualifica di infermieri

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena,
di cui al decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1971,n.275 ,emanato a norma dell' articolo 17 della legge 28 ottobre 1970,n.775 ,é incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria.
Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.