Il matrimonio via Skype? È valido

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Davide
00martedì 16 agosto 2016 21:47
La Corte di Cassazione ha sancito la validità dell'unione tra una bolognese e un pakistano celebrata on line

[IMG]http://i67.tinypic.com/554h90.jpg[/IMG]

Non è necessario sposarsi in chiesa, con il sacerdote, o nel palazzo comunale, con il sindaco. Il matrimonio può essere celebrato anche online. Ed è valido. Secondo quanto riportato da Agv News, la Corte di Cassazione ha infatti affermato la validità dell'unione tra una donna di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, ed un uomo pakistano, avvenuta, appunto, su Skype.

L'ufficiale dello stato civile si era opposto alla trascrizione dell'atto di matrimonio, in quanto la modalità di celebrazione era da ritenersi in contrasto con l'ordine pubblico, facendo riferimento al principio fondamentale dell'ordinamento italiano secondo cui "la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell'esprimere la volontà di sposarsi". Tuttavia, il matrimonio risulta celebrato in linea con le norme pakistane e dunque è da ritenersi valido anche in Italia, poichè "il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento" (art. 28 della l. 218/1995). I magistrati della Cassazione scrivono che "se l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perchè celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano".

La Cassazione, come già la Corte di Bologna ha dunque riconosciuto la validità del matrimonio, respingendo la richiesta di annullamento presentata dal Viminale.
Un caso simile è avvenuto in Galles a luglio. Nel giorno della prima semifinale di Uefa Euro 2016, quella che ha visto affrontarsi il Portogallo di Cristiano Ronaldo, poi vincitore della manifestazione, ed il Galles di Gareth Bale, il terzino destro della Nazionale d'Oltremanica Chris Gunter avrebbe dovuto fare da testimone al matrimonio di suo fratello, che aveva scelto la data senza immaginare che il Galles potesse arrivare così avanti nel torneo. Chris ha così fatto il discorso agli sposi via Skype ed è poi andato a giocare la sua partita.

www.repubblica.it
Iuzzolino
00mercoledì 17 agosto 2016 00:42
Sì, partita che poi ha perso. [SM=g1944682]
Bravo Chris, bravo! [SM=g1944774]
Cmq la Cassazione si è presa una mezza cantonata perchè di fondo ci sta ma coi software di oggi si possono montare con facilità video per dimostrare la presenza di una persona.
Fatascalza
00giovedì 18 agosto 2016 20:15
nei matrimoni i problemi ci sono anche dopo anni di fidanzamento e di convivenza. Come si puo' pensare di sposarsi via skype?
Credo siano solo degli incoscienti. Lo vieterei.
salvatore @
00venerdì 19 agosto 2016 15:34
LO eviterei anch'io. Ed ha pienamente ragione Iuzzolino quando dice che coi software si possono montare con facilità video per dimostrare la presenza di una persona, però mi chiedo: ma poi, questo soggetto fantasma risponde a tono se gli viene fatta una domanda?
UniMarconcino
00martedì 30 agosto 2016 19:38
Nella sentenza c'è un buco grosso come una casa: "se l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero".
E' possibile che i "coniugi" siano stranieri da due paesi diversi o che non ci sia proprio un ordinamento per via del paese in stato di guerra da anni.
Quindi in quei casi il matrimonio via Skype si annulla? Come viene riconosciuto l'ordinamento che convalida il matrimonio? Su quali criteri?
E se si annulla non è discriminazione?
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:44.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com