In caso di interruzione di gravidanza, anche in caso di matrimonio o di altra relazione stabile o duratura, non è prevista alcuna possibilità per il padre di esprimere alcuna volontà in merito all'interruzione o prosecuzione.
Quindi in caso di concepimento voluto da entrambe le parti, solo la madre ha la capacità giuridica di interruzione e laddove il padre desideri la prosecuzione della gravidanza, per l'ordinamento italiano conta unicamente ed esclusivamente la volontà materna.
Ottimo esempio di applicazione dei principi di cui all'art. 3 della nostra amata Costituzione. 👍
" ... dove invece è la legge padrona dei magistrati e i magistrati suoi servitori, io vedo salvezza e ogni bene."
Platone, Leggi