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Il vicino ristruttura e causa danni? Li deve riparare

Ultimo Aggiornamento: 16/10/2010 17:32
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02/10/2010 23:50

Cara redazione, i lavori di ristrutturazione dell’appartamento sopra il nostro e della terrazza a livello di proprietà hanno causato danni al nostro salotto, con evidenti infiltrazioni d’acqua. Ho fatto presente il problema agli operai che però non vogliono riparare i danni. Anche il proprietario fa orecchie da mercante. Che cosa posso fare?

Cesare

A fissare diritti e doveri in caso di danni provocati alle cose è l’articolo 2051 del codice civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L’art. 2043 c. c. dice ancora: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La legge non si ferma a queste eventualità e va oltre, tutelando il danneggiato anche se la situazione che si è verificata rischia di produrre ulteriori danni (per esempio, nel caso in esame, se il proprietario si rifiuta di riparare la pavimentazione causa dell’infiltrazione).
L’art. 1172 c. c. obbliga il responsabile a rimuovere le cause del danno: “Il proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali”.
Il proprietario di un immobile ha quindi diritto al risarcimento dei danni provocati dagli interventi di ristrutturazione effettuati dal vicino di casa, dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali causati dalle opere di ristrutturazione compiute dagli operai. Per vedere affermato tale diritto egli può promuovere l’azione risarcitoria nei confronti del proprietario dell’appartamento. La responsabilità dei danni provocati dai lavoratori nell’esercizio delle loro incombenze è infatti del proprietario dell’alloggio contiguo (art. 2049 c. c.).
Ci sono tuttavia casi in cui la responsabilità può essere esclusa. “Per ottenere il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia”, precisa la Cassazione con sentenza la 6 maggio 1977, n. 1747, “il danneggiato deve provare: a) che il danno si è verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa; b) che il preteso danneggiante potesse effettivamente esercitare un potere di vigilanza e custodia sulla medesima. Per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità il danneggiante deve provare che il danno è derivato da caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato”.

Patrizia Pallara

www.ilsalvagente.it
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Post: 2.529
Sesso: Femminile
13/10/2010 23:21

Al di là di quello che può dire il codice civile di solito c'è poco da fare, se uno non vuole pagare si fa in tempo a morire prima che ci sia una sentenza.
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Post: 3
Città: MILANO
Età: 44
Sesso: Maschile
16/10/2010 01:27

infatti
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Post: 23.709
Sesso: Maschile
Admin
16/10/2010 17:32

Ahi ahi ahi... qualcuno per caso vuole avere accesso alle cartelle protette? [SM=g1944682]
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