| | | OFFLINE | Post: 269 | Sesso: Femminile | |
|
12/01/2010 15:52 | |
Nel posto dove lavoro (comparto EE.LL.) sembra ke non mi vogliano rinnovare la possibilità di usufruire delle 15o 0re di studio annue a seguito di una sentenza della Cassazione di cui ora non possiedo gli estremi. In poke parole, x usufruire del permesso studio dovebbero essere in possesso del calendario lezioni e io dovrei essere in grado di dimostrare ke la fruizione delle stesse non possa avvenire in orario diverso da quello di lavoro.
ma mi kiedo, x gli iscritti ad una università pubblica, non devono mica presentare l'attestazione di presenza alla lezione x usufruire del permesso!!
Ho presentato anke la risposta data dal ministero alla marconi in merito ad una delucidazione su tale diritto, ma mi hanno detto ke non c'entra nulla!! Avete informazioni più dettagliate? Grazie!! |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 23.709 | Sesso: Maschile | Admin | |
|
12/01/2010 16:00 | |
Dovremmo sapere di che sentenza si tratta... |
|
| | | OFFLINE | Post: 269 | Sesso: Femminile | |
|
12/01/2010 16:10 | |
Ok.. domani ve lo faccio sapere.. ho lasciato tutto a lavoro!! |
|
| | | OFFLINE | Post: 2.080 | Sesso: Maschile | |
|
15/01/2010 18:06 | |
Le 150 ore devono in effetti essere dimostrate... A Roma c'é il tizio che prima degli esami ti consegna un foglio che attesta la presenza. Poi, a quanto pare, dipende se il contratto di lavoro che hai sottoscritto le prevede... Almeno è quello che ho carpito.
in claris non fit interpretatio |
|
| | | OFFLINE | Post: 269 | Sesso: Femminile | |
|
17/01/2010 10:55 | |
Non mi riferivo ai permessi x l'esame, lo so ke quelli li dimostro con la certificazione rilasciata dall'università. Parlavo dei permessi x la frequenza.. non ho ancora a portata di mano la sentenza cui si riferisce la determina del mio dirigente, nè gli estremi.. cmq credo di poter ovviare all'inconveniente stampando il report della lezione seguita on line!! |
|
| | OFFLINE | | Post: 2.529 | Sesso: Femminile | |
|
17/01/2010 14:29 | |
Ma da quando in Italia le sentenze della Cassazione fanno legge? |
|
| | | OFFLINE | Post: 269 | Sesso: Femminile | |
|
17/01/2010 16:09 | |
da quando il mio dirigente ha deciso ke devo dimostrare la frequenza delle lezioni.. :-( |
|
| | | OFFLINE | Post: 269 | Sesso: Femminile | |
|
29/01/2010 23:14 | |
La circolare è questa, viene indicata la sentenza cui fa riferimento..
[Davide: "Post modificato perché il link faceva sforare il topic".][Modificato da Davide 16/03/2010 20:59] |
|
| | | OFFLINE | Post: 23.709 | Sesso: Maschile | Admin | |
|
29/01/2010 23:34 | |
Ho girato a chi di dovere. |
|
| | | OFFLINE | Post: 269 | Sesso: Femminile | |
|
30/01/2010 05:55 | |
Grazie Davide, number one!! |
|
| | | OFFLINE | Post: 23.709 | Sesso: Maschile | Admin | |
|
30/01/2010 11:16 | |
Nel frattempo ti consiglio di indagare anche per conto tuo, perché non so quant'è disponibile questa persona in questo periodo (sta prendendo udienze per l'esame da avvocato). |
|
| | | OFFLINE | Post: 269 | Sesso: Femminile | |
|
30/01/2010 15:18 | |
Grazie, lo farò senz'altro.. e vi tengo aggiornati!! |
|
| | | OFFLINE | Post: 23.709 | Sesso: Maschile | Admin | |
|
31/01/2010 13:14 | |
Allora ho dato una rapida occhiata alla circolare del comune di Roma e anche alla sentenza 10344/08 e in effetti mi pare che la ragazza che scrive sul tuo forum abbia capito bene: sulla base della sentenza della Cassazione infatti è stato reinterpretato il diritto allo studio nel senso che i permessi straordinari retribuiti non spettano per le attività di studio "propedeutiche al superamento degli esami" (quindi si escludono l'attività di mero studio oppure colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria), ma per la sola partecipazione alle lezioni coincidente con gli orari di servizio.
Sostanzialmente il dipendente ha a disposizione 150 ore annuali di cui usufruire a tale scopo e i permessi sono rilasciati per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post–universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi.
Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione (quindi indicare chiaramente i giorni e gli orari dei corsi stessi) e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
La Corte in pratica ha interpretato il termine "partecipazione" fecendolo conincidere con quello di "frequenza", richiedendo tutta la documentazione su esposta al fine di poter colegare i permessi esclusivamente a impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa e quindi al di fuori dl posto di lavoro.
Spero di esserti stata utile :)
dott.ssa L. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 20 | Sesso: Maschile | |
|
11/03/2010 10:26 | |
Accidenti! Ma allora il parere del MIUR pubblicato anche sul sito dell'uni che senso ha?
A me le hanno concesse, per il secondo anno consecutivo (non senza ritorsioni!!!!!!).
Ho la determina in mano e quindi dovrei essere al sicuro, vi pare? Anche se la mia amministrazione dovesse cambiare idea, dopo una lettura della sentenza, i giorni già usufriuti dovrebbero essere salvi. E comunque dovrebbe esserci una determina che annulla la precedente (ovviamente debitamente motivata).
Attendo Vs. pareri.
Consiglio alla collega di sentire un'associazione sindacale e magari un avvocato del lavoro.
[Modificato da renato_65 11/03/2010 10:26] |
|
| | | OFFLINE | Post: 87 | Sesso: Femminile | |
|
11/03/2010 19:59 | |
A me non pare assolutamente possibile che il Comune si alzi la mattina e decida di cambiare le regole di punto in bianco sulla base di una sola sentenza della Cassazione (la sentenza non l'ho letta, è a sezioni unite?).
Queste materie sono inserite nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o comunque nei contratti decentrati, quindi se non cambiano il contratto non possono cambiare di punto in bianco le regole e il contratto non si cambia mica così facilmente!!! Riunioni, consultazioni, trattative con sindacati etc etc
Se il Comune di Roma ha spazzato via di botto la normativa senza seguire le procedure probabilmente ha fatto un atto illegittimo.
Ti posso dire che nel mio settore - Giustizia- non sapevamo proprio niente di questo cambiamento.
Hanno appena pubblicato le graduatorie dei vincitori a livello nazionale delle 150 ore di diritto allo studio (circa una cinquantina in tutta Italia) e da noi le puoi prendere tranquillamente come ti pare, a giorni, settimane o mese intero.
E poi che senso ha questa nuova regola?
Se uno è iscritto in una facoltà senza obbligo di frequenza o in una telematica come la dimostri la frequenza? |
|
| | | OFFLINE | Post: 87 | Sesso: Femminile | |
|
11/03/2010 21:21 | |
Come pensavo, si è trattato di un atto unilaterale del Comune secondo me facilmente impugnabile.
Ho trovato questo commento a un fatto analogo successo in Sicilia
www.flcgilcatania.it/notizie/diritto-alla-studio-150-ore-per-lusr-occorre-rispettare-il-contratto-r...
La sentenza della Cassazione non cambia nulla nei contratti nazionali di settore (meno male!) |
|
| | | OFFLINE | | Post: 52 | Città: PANTELLERIA | Età: 65 | Sesso: Maschile | |
|
12/03/2010 10:30 | |
Concordo |
|
| | | OFFLINE | Post: 269 | Sesso: Femminile | |
|
13/03/2010 17:19 | |
Grazie per i vs pareri. Anche io ho la determina, sebbene la fruizione delle 150 ore è subordinata, secondo quanto dispone il dirigente, all'attestazione di frequenza del corso.
Al momento non mi hanno ancora richiesto la documentazione mancante ma ho usufruito di 2 ore di permesso.. spero di non dover pagare il conto a fine anno! |
|
| | | OFFLINE | Post: 87 | Sesso: Femminile | |
|
16/03/2010 22:15 | |
Prova a stampargli il Report che compare sul Virtual C@mpus che segna le ore di connessione.
C'è proprio una voce che consente "stampa su carta intestata".
Magari è sufficiente.
Comunque rimango dell'idea che è un atto illegittimo da parte del Comune modificare il contratto unilateralmente.
La sentenza della cassazione non vale proprio niente in questa materia. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 14 | Sesso: Maschile | |
|
31/12/2014 12:11 | |
CIRCOLARE MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 12/2011 Ecco l'ultima circolare ministeriale sull'argomento.
www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=26035
Per gli studenti delle telematiche è previsto, oltre gli altri adempimenti quali dimostrare l'iscrizione annuale e gli esami sostenuti, che si esibisca la prova dell'avvenuta "frequenza" delle lezioni, e ciò può evvenire con la stampa dei report giornalieri dal portale dell'università (virtual campus).
|
|
|
|