Promozioni telefoniche, come recedere senza penali
Recedere anticipatamente da un contratto in caso di promozione telefonica non comporta l’obbligo di pagare la penale se l'operatore telefonico, in sede di stipula del contratto, non ha specificato esattamente l’importo dovuto in un caso del genere.
E’ successo a un consumatore veronese che ha contestato, con l’assistenza dell'avvocato Maura Calzolari di Adiconsum Verona, la richiesta di una compagnia telefonica di ottenere la restituzione della promozione goduta per il fatto di aver receduto dal contratto prima che fossero trascorsi i due anni dalla sottoscrizione del medesimo.
Sul punto e grazie all’intervento dell’Adiconsum di Verona si è recentemente espressa l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (
www.agcom.it). Nella determina direttoriale n. 73/15 l'Autorità ha affermato che la compagnia telefonica deve informare il cliente della debenza degli importi equivalenti agli sconti ed alle promozioni godute in caso di recesso anticipato. Ma c'è di più. “L’informativa resa telefonicamente – sostiene l'Autorità - “non può ritenersi sufficiente in termini di trasparenza e chiarezza esplicativa”. Ciò sulla base del fatto che informare il consumatore via telefono, con la frase: “in caso di recesso nel corso dei primi 24 mesi sarà dovuto un importo equivalente al vantaggio usufruito”, risulta a tutti gli effetti come un'indicazione generica. Infatti non si precisa l’esatto ammontare degli importi equivalenti agli sconti ed alle promozioni godute di cui l’operatore può chiedere la ripetizione in caso di recesso anticipato.
Nulla sarà dovuto, pertanto, qualora l'operatore telefonico, in sede di stipula del contratto non specifichi esattamente gli importi da restituire a titolo di promozioni godute in caso di recesso anticipato. Nella stessa decisione l’Autorità ha ribadito, per contro, la legittimità della richiesta del contributo di disattivazione. Si tratta dell'importo che le compagnie possono chiedere al cliente per remunerare i costi sostenuti dalle stesse per la disattivazione del servizio. Tali somme sono legittime se previste in contratto, pubblicate sul sito della Compagnia telefonica e preventivamente comunicate all’Autorità.
La determina dell’Agcom costituisce un passo in avanti nel riconoscimento del diritto del consumatore ad avere piena chiarezza anche sulle conseguenze negative dell’esercizio del recesso anticipato.
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