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Danni da animali, la responsabilità è dei proprietari

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2011 12:04
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Sesso: Femminile
06/02/2011 13:04

Patrizia Pallara

Gentile redazione, nel nostro palazzo cani e gatti hanno gli stessi diritti degli “umani” ma non gli stessi doveri. I proprietari li lasciano scorrazzare liberamente per le scale e nell’ascensore. Il regolamento non prevede nessuna disciplina e così a loro va la compagnia, a noi restano la puzza e (a volte) i bisognini. Che prevede il codice civile?
Maria Grazia Gentile, Brindisi


L’articolo 2052 del codice civile afferma: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie prevista all’art. 844 c. c., in quanto tale norma, che genericamente vieta le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che provochino una situazione di intollerabilità attuale. E dato che l’equilibrio della vita in condominio è spesso delicato e si mantiene solo quando tutti i partecipanti rispettano diritti e doveri, a maggior ragione la presenza di animali domestici non deve influire negativamente sulla vita degli altri.
Per evitare liti e scontri i proprietari devono saper gestire i loro animali, perché infastidiscano il meno possibile. In mancanza di un regolamento contrattuale, la legittimità della detenzione di animali da compagnia dev’essere accertata dal giudice alla luce dei criteri di valutazione della tollerabilità delle immissioni (Tribunale di Piacenza 10 aprile 1990, n. 231 in Arch. Loc. 1990, 287). “L’amministratore di condominio è legittimato ad agire giudizialmente per il rispetto del regolamento e per la cessazione di molestie derivanti dalla detenzione di animali negli appartamenti” recita la sentenza 11 novembre 1968 del Tribunale civile di Parma (in Riv. Giur. Edil. 1971, 446). Il Tribunale di Napoli ha di recente confermato (ord. 8 marzo 1994, in Arch. loc. e cond. 1994, 337) che il giudice con provvedimento d’urgenza può ordinare l’allontanamento di animali molesti dal condominio, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio.
Per il trasporto di cani e gatti in ascensore vale il regolamento di condominio: se non è espressamente vietato, il proprietario deve evitare che l’animale insudici o rovini l’ascensore. Per la giurisprudenza il divieto di introdurre cani nell’ascensore riguarda le modalità d’uso dei servizi condominiali, con un limite qualitativo di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e non, altrimenti, una limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini (Cassazione, 15 ottobre 1994, n. 8431). La clausola, conseguentemente, è di tipo regolamentare e può essere contenuta nei regolamenti contrattuali o assembleari.

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