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Danni da animali, la responsabilità è dei proprietari

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2011 12:04
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06/02/2011 13:04

Patrizia Pallara

Gentile redazione, nel nostro palazzo cani e gatti hanno gli stessi diritti degli “umani” ma non gli stessi doveri. I proprietari li lasciano scorrazzare liberamente per le scale e nell’ascensore. Il regolamento non prevede nessuna disciplina e così a loro va la compagnia, a noi restano la puzza e (a volte) i bisognini. Che prevede il codice civile?
Maria Grazia Gentile, Brindisi


L’articolo 2052 del codice civile afferma: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie prevista all’art. 844 c. c., in quanto tale norma, che genericamente vieta le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che provochino una situazione di intollerabilità attuale. E dato che l’equilibrio della vita in condominio è spesso delicato e si mantiene solo quando tutti i partecipanti rispettano diritti e doveri, a maggior ragione la presenza di animali domestici non deve influire negativamente sulla vita degli altri.
Per evitare liti e scontri i proprietari devono saper gestire i loro animali, perché infastidiscano il meno possibile. In mancanza di un regolamento contrattuale, la legittimità della detenzione di animali da compagnia dev’essere accertata dal giudice alla luce dei criteri di valutazione della tollerabilità delle immissioni (Tribunale di Piacenza 10 aprile 1990, n. 231 in Arch. Loc. 1990, 287). “L’amministratore di condominio è legittimato ad agire giudizialmente per il rispetto del regolamento e per la cessazione di molestie derivanti dalla detenzione di animali negli appartamenti” recita la sentenza 11 novembre 1968 del Tribunale civile di Parma (in Riv. Giur. Edil. 1971, 446). Il Tribunale di Napoli ha di recente confermato (ord. 8 marzo 1994, in Arch. loc. e cond. 1994, 337) che il giudice con provvedimento d’urgenza può ordinare l’allontanamento di animali molesti dal condominio, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio.
Per il trasporto di cani e gatti in ascensore vale il regolamento di condominio: se non è espressamente vietato, il proprietario deve evitare che l’animale insudici o rovini l’ascensore. Per la giurisprudenza il divieto di introdurre cani nell’ascensore riguarda le modalità d’uso dei servizi condominiali, con un limite qualitativo di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e non, altrimenti, una limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini (Cassazione, 15 ottobre 1994, n. 8431). La clausola, conseguentemente, è di tipo regolamentare e può essere contenuta nei regolamenti contrattuali o assembleari.

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06/02/2011 17:26

Io ho avuto un pastore tedesco per anni, l'abbiamo cresciuto in un condominio.
Un incubo.
Non tanto per il pastore tedesco ma per i rompicoglioni che si lamentavano solo perchè li guardava storto nella loro mente bacata. [SM=g2481060]
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08/02/2011 19:23

non me ne parlare, ora abito in campagna ma prima con 2 cani son riuscito a litigare con tutto il vicinato.
Non per lo sporco ma perchè abbaiavano.

Sul fatto dei bisogni è giusto che il proprietario abbia la coscenza di pulire i "danni"
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08/02/2011 22:06

Io ho un vicino con due "simpatici" cagnolini!!
[SM=g1944795] Che scagazzano dappertutto e abbaiano dalla mattina alla sera pure alle mosche...
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09/02/2011 02:42

Ci avrei giurato che saresti stata dall'altra parte della barricata. [SM=g1944682]
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Post: 3.323
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09/02/2011 14:31

Sempre!
Contestazione è la prima parola del mio vocabolario! [SM=g1944731]
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09/02/2011 17:04

Cani abbaiano di notte, padroni in cella
E lupus in fabula, letteralmente, spunta la Cassazione....

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Linea durissima della Cassazione nei confronti dei proprietari di cani - in quattro sono stati condannati a due mesi di carcere ciascuno, senza concessione delle attenuanti generiche e della condizionale - che non impediscono ai loro quattrozampe di abbaiare di notte svegliando il vicinato. Bocciata la linea difensiva dei padroni dei dieci animali in questione che chiedevano agli inquirenti di indagare per capire quale cane abbaiava per primo spingendo gli altri ad emularlo.

Fonte. Ansa
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Post: 3.498
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10/02/2011 01:31

Beh se erano in un centro abitato molto popoloso la decisione è quasi giusta.
Dico quasi perchè che c'azzecca la prigione?
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Post: 3.323
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10/02/2011 08:21

Tanto in Italia non si va in galera se non sei condannato a una pena superiore a tre anni, anche se non hai ottenuto la sospensione condizionale.
Per le pene inferiori c'è l'affidamento in prova ai servizi sociali e altre forme di sconto pena...
In ogni caso credo che si tratti della solita notizia mal messa e mal riferita perchè questo tipo di condanna in Cassazione è insolita.
[Modificato da maripos@! 10/02/2011 08:23]
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Post: 2.529
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10/02/2011 14:29

Nessuno si lamenta per i marmocchi che urlano e piangono per tutta la notte?
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Post: 3.323
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10/02/2011 15:19

Io, ma solo d'estate e con le finestre aperte [SM=g1944682] [SM=g1944682]
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Post: 3.498
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11/02/2011 03:44

Re:
maripos@!, 10/02/2011 8.21:

Tanto in Italia non si va in galera se non sei condannato a una pena superiore a tre anni, anche se non hai ottenuto la sospensione condizionale.
Per le pene inferiori c'è l'affidamento in prova ai servizi sociali e altre forme di sconto pena...
In ogni caso credo che si tratti della solita notizia mal messa e mal riferita perchè questo tipo di condanna in Cassazione è insolita.



Infatti da ignorante del diritto ho pensato alla stessa cosa.
Non è che anche qua ci sono i merdalisti che si inventano le notizie?
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Post: 23.709
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Admin
22/02/2011 13:00

Cani nel condominio, cosa fare se abbaiano molto

Se il proprietario di un animale sia o meno responsabile dei danni arrecati agli altri condomini dipende dal regolamento di condominio


Salve, vivo in un condominio in cui la camera da letto confina con la sala di una famiglia che possiede due cani. capisco che trattandosi di una sala parlano e le voci si sentono, ma il problema è che parlano fino a sera tardi e i cani abbaiano sempre e a qualsiasi ora, dal mattino presto alla sera (2.00) rendendo impossibile il sonno o svegliandoci, anche la notte, all'improvviso. Siamo parecchio disperati, anche perchè tra qualche mese avrò un bambino e ho paura che venga turbata la sua serenità. Casa possiamo fare? era anche nostra intenzione realizzare una parete insonorizzata, ma abbiamo visto che i costi sono elevati. E' possibile chiedere eventualmente di dividere le spese? Rimango in attesa di una vostra risposta!
Grazie


Il regolamento condominiale potrebbe prevedere il divieto di tenere animali in condominio conseguentemente è opportuno prendere conoscenza del suo contenuto perché in ipotesi di divieto il condomino dovrà allontanare l’animale. Quando poi l’animale, tenuto dal vicino, produce rumori che superano la normale tollerabilità il condomino, costretto a subirli, può chiedere anche in via di urgenza la tutela giudiziale.

www.kataweb.it
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Post: 2.529
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28/02/2011 18:23

Sapete che negli Stati Uniti va di moda tagliare le corde vocali ai cani per poterseli tenere in condominio? [SM=g2481217]
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Post: 3.323
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28/02/2011 18:27

Attenzione alla coda, gattina.... va di moda anche quello [SM=g2481277]
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Post: 23.709
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Admin
05/03/2011 12:04

DANNO DA ANIMALI

Negli ultimi anni ai notiziari si sentono con sempre maggiore frequenza casi di persone aggredite da animali, sovente cani di grossa taglia sfuggiti al controllo del proprietario.
Ancora, non è infrequente pure che si verifichino episodi di incidenti cagionati da animali che attraversano improvvisamente la carreggiata, immettendosi nel traffico loro malgrado ed a spese degli ignari passanti.
Tutti questi e molti altri sono i casi di danni cagionati da animali.
Viene da chiedersi a questo punto su chi gravi l’onere risarcitorio, visto che ben difficilmente l’incauta bestia sarà in grado di fornirci il ristoro dei danni patiti.

In ambito civile

Il Codice Civile espressamente accolla al proprietario la responsabilità per i danni cagionati dagli animali di sua appartenenza. Nel caso in cui il proprietario abbia lasciato a terzi gli animali, sarà colui il quale si serve di essi a rispondere dei danni che questi cagionino e ciò per tutto il periodo in cui li utilizza.
La responsabilità del proprietario/utilizzatore degli animali sussiste sia che essi siano nella sua custodia, sia che siano fuggiti o smarriti.
Si tratta di una forma cosiddetta di responsabilità oggettiva, dove cioè il Legislatore ha ritenuto la sussistenza della colpa in capo al custode per il danno, a meno che questi non dimostri che esso è avvenuto per caso fortuito, ossia a causa di un evento sottratto alla sua possibilità di intervento.

In ambito penale

Il Codice Penale prevede l’applicabilità di una contravvenzione a chi possieda animali pericolosi e li lasci liberi, ovvero non custodisca con le dovute cautele, ovvero li affidi a persone inesperte e non in grado di governarli.
La medesima disposizione è applicabile anche a chi compia le stesse azioni con riferimento ad animali da soma o da corsa ed a chi aizzi o spaventi gli animali così creando pericolo per la pubblica incolumità.
Trattandosi di reato depenalizzato la pena consisterà esclusivamente in una sanzione amministrativa pecuniaria, per la cui erogazione sarà competente la Prefettura.
Chiaramente, laddove dalle azioni su descritte derivino in concreto danni a persone e/o cose i profili di responsabilità penale saranno ben diversi a seconda dei casi e maggiormente rilevanti.

La tutela in caso di danno da animali

In ambito penale


Procedimento e tempi:
sarà possibile depositare ATTO di DENUNCIA/QUERELA presso la Procura o la locale Stazione dei Carabinieri. Si precisa che in questi casi, se gli estremi della violazione non siano palesi, si deve tener conto pure del rischio concreto che il Magistrato chieda l’archiviazione, e dunque non si arrivi mai ad un procedimento penale e ad una condanna. In caso venga richiesta l’archiviazione, si aprirà una nuova parentesi processuale ove l’offeso potrà far valere le proprie ragioni mediante l’OPPOSIZIONE alla RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE.
Lo scopo cui si mira depositando una denuncia- querela è quello di ottenere il rinvio a giudizio dell’autore del reato con conseguente instaurazione del procedimento penale. Solo quando sarà iniziato il procedimento penale, infatti, l’offeso potrà COSTITUIRSI PARTE CIVILE avanti al Giudice Penale, ottenendo così la condanna dell’imputato non solo alla pena stabilita per il reato commesso ma anche al risarcimento del danno patito dall’offeso.
Si precisa peraltro che esistono nell’ambito penale delle scelte di tipo processuale che sono rimesse alla valutazione dell’imputato e della parte pubblica (Giudice, Pubblico Ministero) e non coinvolgono la parte civile (ossia l’offeso dal reato). In tali casi può anche avvenire che la parte civile sia esclusa dal procedimento penale. Chiaramente, questo non comporterà una vanificazione del diritto dell’offeso, per il quale sarà ancora possibile far valere le proprie pretese in sede civile.

In ambito civile

Procedimento e tempi:
in sede civile il danneggiato dalla diffamazione od ingiuria potrà adire il Tribunale ovvero il Giudice di Pace, a seconda che il danno patito sia da quantificarsi in una somma superiore od inferiore agli € 2.500,00.
Quanto ai tempi, il procedimento avanti al Giudice di Pace si concluderà entro pochi mesi, con un massimo di 3 – 4 udienze, a seconda delle prove che si dovranno acquisire. Avanti al Tribunale, invece, i tempi saranno decisamente più lunghi ed il procedimento potrà concludersi anche dopo uno/due anni, chiaramente per il solo primo grado di giudizio.

www.msconsulenze.it
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