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Cambio operatore, arriva la penale. «Si rischiano anche più di 100 euro»

Ultimo Aggiornamento: 22/09/2015 19:13
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23/02/2015 18:31

Nel disegno di legge Concorrenza rispuntano i costi per il passaggio a un contratto all’altro abolite dalla Bersani. Altronconsumo: «Saranno cifre non da poco»

Tradire un operatore diventerà costoso. La pratica di passare da un marchio all’altro per godere di offerte più convenienti, che nel caso della telefonia mobile può rivelarsi particolarmente interessante, è tuttora tutelata dalla legge 40 del 2007, altrimenti detta legge Bersani, secondo cui “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso un altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”. Adesso è il disegno di legge sulla Concorrenza approvato venerdì 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri a (provare a) scompaginare le carte: “Nel caso di risoluzione anticipata […] l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”. Torna quindi, nero su bianco, la penale che la Bersani aveva eliminato lasciando esclusivamente i costi tecnici dovuti alla eventuale disattivazione.

Doppio passo indietro
Quanto dovuto, secondo il testo, dovrà essere coerente con il valore dell’accordo e i mesi restanti in base a quello che è stato pattuito nel momento della firma. “Così facendo”, spiega al Corriere della Sera il responsabile dei rapporti istituzionali per Altroconsumo Marco Pierani, “l’operatore può far pesare sulla fine anticipata del contratto, che non può essere superiore ai 24 mesi, l’investimento in marketing per promuovere l’offerta”. Se il decreto dovesse concludere inalterato tutto l’iter necessario per entrare in vigore, quindi si “rischierà di andare oltre al centinaio di euro. Un doppio passo indietro considerando che aspettavamo addirittura un limite concreto all’entità dei costi di disattivazione”, prosegue Pierani.

Il 20% del mercato delle Sim
Nonostante la Bersani, infatti, in questi anni il Garante delle comunicazione è dovuto intervenire con multe da centinaia di migliaia di euro per ribadire quanto previsto dalla legge 40. Si tratta nel caso specifico di linee fisse, segmento che secondo Pierani “rischia di dare i maggiori problemi”. Per quello che riguarda la telefonia mobile, da un lato la concorrenza e la maggiore agilità del settore hanno garantito condizioni più favorevoli, dall’altro proprio il “ritorno delle penali rischia di peggiorare la situazione” a fronte dei costi comunque applicati per la chiusura dei rapporti. A quali vanno eventualmente aggiunte le rate restanti dei telefonini compresi nell’accordo. Quando si parla di cessazione anzitempo dei contratti si prende in considerazione poco più del 20% del mercato delle Sim, con la percentuale restante che sceglie la ricaricabile. Secondo l’ultimo spaccato trimestrale Agcom, a fine settembre le linee trasferite hanno superato i 74 milioni.

Martina Pennisi

www.corriere.it
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24/02/2015 15:50

Non mi piace...non sono tipo da cambiare operatore ogni 30 giorni (ed al momento la mia tariffa è l'ideale per me), però trovo che sia limitante questa "innovazione"



Wake the F**k up Samurai
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24/02/2015 16:45

Alessio questa purtroppo non è un'innovazione, ma è un ritorno al passato.
Neanche a me piace il contenuto della nuova legge della concorrenza, speriamo che venga cambiata in parlamento.
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25/02/2015 21:05

Si vede che si è trattato di un caso così sentito che addirittura il Ministero ha diramato una parziale smentita.

www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/15_febbraio_25/promozioni-sim-smartphone-penale-cambio-operatore-telefonico-ministero-87f57ec6-bcea-11e4-ad0c-cca964a9a2...

Però a me la cosa sembra cmq poco chiara.
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25/02/2015 22:28

Non solo a te...
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22/09/2015 19:13

Promozioni telefoniche, come recedere senza penali

Recedere anticipatamente da un contratto in caso di promozione telefonica non comporta l’obbligo di pagare la penale se l'operatore telefonico, in sede di stipula del contratto, non ha specificato esattamente l’importo dovuto in un caso del genere.
E’ successo a un consumatore veronese che ha contestato, con l’assistenza dell'avvocato Maura Calzolari di Adiconsum Verona, la richiesta di una compagnia telefonica di ottenere la restituzione della promozione goduta per il fatto di aver receduto dal contratto prima che fossero trascorsi i due anni dalla sottoscrizione del medesimo.

Sul punto e grazie all’intervento dell’Adiconsum di Verona si è recentemente espressa l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it). Nella determina direttoriale n. 73/15 l'Autorità ha affermato che la compagnia telefonica deve informare il cliente della debenza degli importi equivalenti agli sconti ed alle promozioni godute in caso di recesso anticipato. Ma c'è di più. “L’informativa resa telefonicamente – sostiene l'Autorità - “non può ritenersi sufficiente in termini di trasparenza e chiarezza esplicativa”. Ciò sulla base del fatto che informare il consumatore via telefono, con la frase: “in caso di recesso nel corso dei primi 24 mesi sarà dovuto un importo equivalente al vantaggio usufruito”, risulta a tutti gli effetti come un'indicazione generica. Infatti non si precisa l’esatto ammontare degli importi equivalenti agli sconti ed alle promozioni godute di cui l’operatore può chiedere la ripetizione in caso di recesso anticipato.

Nulla sarà dovuto, pertanto, qualora l'operatore telefonico, in sede di stipula del contratto non specifichi esattamente gli importi da restituire a titolo di promozioni godute in caso di recesso anticipato. Nella stessa decisione l’Autorità ha ribadito, per contro, la legittimità della richiesta del contributo di disattivazione. Si tratta dell'importo che le compagnie possono chiedere al cliente per remunerare i costi sostenuti dalle stesse per la disattivazione del servizio. Tali somme sono legittime se previste in contratto, pubblicate sul sito della Compagnia telefonica e preventivamente comunicate all’Autorità.
La determina dell’Agcom costituisce un passo in avanti nel riconoscimento del diritto del consumatore ad avere piena chiarezza anche sulle conseguenze negative dell’esercizio del recesso anticipato.

www.larena.it
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